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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Dossier

Bancomat e carte di debito | Codice al consumo | Clausole vessatorie

Collegio di Milano, 02 marzo 2010, n.70

11 Giugno 2011

Con riferimento al contratto avente ad oggetto il “Regolamento della Carta Bancomat e Servizi Connessi”, devono considerarsi vessatorie ex art. 33, comma 2°, lett. b) ed r) del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), in quanto limitano la facoltà dell’utilizzatore di opporre eccezioni alla Banca, le clausole che prevedono che: a) “il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N.”); b) “il Titolare è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento” e cioè “dalle ore 24 del giorno successivo a quello di ricezione della segnalazione effettuata mediante lettera raccomandata o telegramma”.Con riferimento al contratto avente ad oggetto il “Regolamento della Carta Bancomat e Servizi Connessi”, devono considerarsi vessatorie ex art. 33, comma 2°, lett. b) ed r) del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), in quanto limitano la facoltà dell’utilizzatore di opporre eccezioni alla Banca, le clausole che prevedono che: a) “il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N.”); b) “il Titolare è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento” e cioè “dalle ore 24 del giorno successivo a quello di ricezione della segnalazione effettuata mediante lettera raccomandata o telegramma”.


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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