In caso di prelievi fraudolenti effettuati mediante sottrazione della carta bancomat e dei relativi codici, laddove risultino essere intervenuti per il tramite dell’utilizzo della carta con la digitazione del PIN (carta e PIN che erano nella disponibilità e nella custodia del cliente e che, pur illecitamente, sono stati sottratti al ricorrente da terzi ignoti), nonché eseguiti, non solo anteriormente alla disposizione del blocco della carta richiesta alla Banca dal cliente medesimo, ma anteriormente alla stessa presa di coscienza da parte del cliente dell’avvenuta sottrazione illecita, deve ritenersi che nessun inadempimento ai propri obblighi può essere ragionevolmente imputato alla Banca, la quale, proprio in considerazione della natura del servizio offerto, non può verificare la legittimazione del richiedente se non grazie al sistema di identificazione garantito dal contestuale utilizzo della carta con digitazione del PIN. A nulla rileva la valutazione, in fatto ed in diritto, della condotta del cliente, essendo in ogni caso indubbio che tale condotta, in uno con i tempi che si sono resi necessari al ricorrente per disporre il blocco, sia stata l’unica che, in termini di nesso causale, abbia consentito il determinarsi dell’esecuzione dei prelievi fraudolenti.
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