Al ricorrente può riconoscersi la soggettiva qualifica di consumatore benché nel “modulo per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario” egli si qualifichi come appartenente ad “altre categorie (professionista, imprenditore, etc.)” rispetto a quella di consumatore (e ciò è tale da determinare la composizione del Collegio decidente), posto che la qualifica professionale del soggetto non valga ad automaticamente ascriverlo, ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica, al novero dei non consumatori, dovendosi viceversa aver riguardo alla finalità per la quale il soggetto agisca nell’ambito del rapporto con l’offerente prodotti o servizi. Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia specificazione in tal senso contenuta nel Regolamento della Carta Bancomat e Servizi Connessi, il rilascio della carta adibito ad uso bancomat e carta di credito non risulta in alcun modo connesso alla professione svolta dal ricorrente, dovendosi ritenere, quale logico corollario, che il ricorrente abbia certamente agito per scopi non già riferibili alla propria attività professionale, il che vale a ricomprendere la sua qualifica di consumatore.
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