Esula dalle competenze dell’Arbitro Bancario Finanziario la possibilità di disporre perizie, in quanto, sulla base della normativa vigente, “la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria” (cfr. Delibera CICR del 29/7/2008 e “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”). Ne consegue che, nel caso in cui il ricorrente contesti l'autenticità della firma apposta su un assegno bancario dell’intermediario, è onere dello stesso fornire la prova della non autenticità della sottoscrizione, eventualmente producendo i relativi documenti e un parere di un esperto calligrafo al riguardo.
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