La banca, nel deposito di titoli, assume oltre la custodia anche l’amministrazione dei titoli consegnati, e pertanto con la prestazione di custodia, che si inquadra nella figura del deposito regolare, concorre una prestazione gestoria, inquadrabile nella figura del mandato. Dato che il contratto adempie unitariamente alle due funzioni, entrambe le prestazioni assumono rilievo causale, dando luogo ad un concorso di negozi, di deposito e mandato, insieme collegati dallo scopo voluto dalle parti, con la conseguenza che l’operazione viene ad essere assoggettata ad una duplice normativa: del deposito, in relazione alla prestazione di custodia; del mandato, in relazione alla prestazione gestoria. Ne consegue che l’intermediario deve considerarsi responsabile laddove non informi tempestivamente il cliente circa l’avvio dell’operazione di ristrutturazione (con annessa offerta di scambio) da parte dell’emittente, impedendo così al cliente di avvalersi della possibilità di vendere in quel momento i propri titoli a terzi legittimati ad aderire all’offerta di scambio e perciò interessati all’acquisto.
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