In caso di mutuo ipotecario con contestuale stipula di una polizza assicurativa accessoria al finanziamento contro i rischi di perimento dell’immobile su cui è stata iscritta l’ipoteca, laddove le parti abbiano previsto una c.d. “appendice di vincolo” – clausola contrattuale che obbliga l’assicuratore, in caso di sinistro, a non versare alcuna somma all’assicurato, a fronte del danno subito, se non con il previo "consenso" di un terzo – il nesso fra il contratto di finanziamento (nella specie: di mutuo) e quello di assicurazione deve essere ricostruito in termini di “collegamento negoziale”, il quale estende a ciascuno gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, pur senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto. Discende da tale ricostruzione del rapporto fra i due contratti il corollario che l’estinzione del mutuo con il pagamento dell’ultima rata comporta lo scioglimento altresì del contratto assicurativo e della relativa “appendice di vincolo”, che non hanno più ragion d’essere, essendo venuta meno, con l’adempimento del debito nei confronti del finanziatore, l’esigenza di tutela dell’interesse di quest’ultimo alla conservazione del bene ipotecato a garanzia del finanziamento o alla riscossione, in luogo dell’assicurato, dell’indennizzo in caso di sinistro. Pertanto, successivamente a detto momento, l’incameramento di ulteriori somme da parte dell’intermediario, a titolo di ratei del premio assicurativo, è del tutto ingiustificato e fonda, a carico dell’intermediario, un obbligo di restituzione a favore del cliente.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12