Il contrasto interpretativo fra le Condizioni generali di contratto Bancomat/Pagobancomat (le quali prevedano che “(..) in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è responsabile per le perdite da eventuali prelievi fraudolenti – entro il limite costituito dall’importo massimo prelevabile, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – fino al momento in cui risulti opponibile alla banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e del P.I.N. medesimi (..)”) e le note esplicative richiamanti invece la disciplina in tema di obblighi e responsabilità del titolare di strumenti di pagamento elettronici dettata dagli artt. 5 e 6 della raccomandazione della Commissione 97/489/CE del 30 luglio 1997 (secondo cui “fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore ai 150 Euro. Detto massimale non si applica ove il titolare abbia agito con colpa grave, in violazione dell'articolo 5, lettere a), b) e c), oppure in maniera fraudolenta”), va risolto tenendo conto del fatto che la prescrizione normativa comunitaria, pur espressamente richiamata in una nota del contratto, risulta priva in sé di carattere vincolante, essendo contenuta in una raccomandazione.
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