La domanda proposta dal creditore contro il debitore già fallito (nella specie, un’azione revocatoria) è improcedibile e, qualora il giudice adito abbia erroneamente dichiarato l’interruzione del giudizio, disponendone la riassunzione nei confronti del fallimento, solo il curatore di quest’ultimo è legittimato a dolersi della situazione.
Massima Ufficiale