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Dossier

Home banking | Indebita sottrazione di somme | Obbligo di diligenza | Servizio di sms-alert

Collegio di Milano, 15 febbraio 2010, n.46

11 Giugno 2011

La banca che offre servizi on line alla propria clientela ha il dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176 co.2 c.c., predisponendo misure di protezione – tra le quali l’invio di sms di conferma dell’eventuale disattivazione del servizio di sms-alert e l’invio di sms di avviso dell’esecuzione dell’ordine di bonifico – idonei ad evitare l’accesso fraudolento di terzi ai depositi dei propri clienti, o a neutralizzarne gli effetti. La violazione dell’obbligo di diligenza da parte della banca non esclude, però, la colpa concorrente del titolare del conto on line, ex art. 1227 c.c., per incauta custodia dei codici di accesso al servizio, nella ipotesi in cui l’operazione fraudolenta sia avvenuta mediante l’uso dei codici in suo possesso (nel caso di specie, l’ABF ha ravvisato il concorso colposo fra banca e cliente sul presupposto che: 1) essendovi stata un’intromissione nel sistema della banca da parte di terzi non autorizzati, la banca non abbia adottato le cautele necessarie ad assicurare una adeguata tutela del deposito del cliente, circostanza questa comprovata dal fatto che, successivamente, la banca abbia ritenuto necessario integrare il suo sistema di protezione dei servizi on line mediante l’adozione del sistema basato su chiavetta; 2) la banca, non ha dato la prova di avere inviato un sms di avviso al cliente dell’operazione effettuata sul suo conto, impedendo alla stesso di revocare in tempo l’ordine illecitamente impartito; 3) per converso, l’operazione fraudolenta era avvenuta mentre era disattivato il servizio di sms alert, disattivazione avvenuta mediante l’accesso al sito del cliente tramite i codici di accesso in suo possesso, dal che è lecito supporre una negligenza del cliente nella custodia di essi).


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