In caso di contratti bancari assistiti da pegno su polizza vita vincolata in favore del cliente con conferimento alla banca del mandato irrevocabile ad esigere ed incassare tutte le somme rivenienti dal contratto di assicurazione, il superamento del limite usuraio da parte degli interessi applicati dalla banca in un determinato periodo di tempo non concretizza di per sé, anche ai sensi dell’art. 1723 comma 2 c.c., una giusta causa per esercitare il diritto di “svincolo e/o sostituzione” della suddetta polizza. Nel caso di specie, diversamente, la clausola di determinazione degli interessi dovrebbe considerarsi nulla ex art. 1815 comma 2 c.c., il quale appunto prevede che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Una siffatta clausola non comporterebbe, invece, la nullità del contratto ed il venir meno della garanzia a suo tempo costituita. Ne tale giusta causa potrebbe essere ricondotta alla condizione economica “gravemente disagiata” in cui verserebbe la vittima di usura.
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