In pendenza di una trattativa per l’eventuale surroga di un mutuo, deve ritenersi lecita la richiesta avanzata dalla banca di esibizione della lettera del datore di lavoro attestante la sussistenza e la tipologia del rapporto di lavoro in essere con il mutuatario, posto che in tal modo la banca è messa in condizione di valutare la probabilità di flussi di reddito futuri dello stesso. Viceversa non appare improntata a canoni di leale cooperazione la condotta di chi rifiuti l’esibizione del documento ragionevolmente richiesto adducendo che non gli era stato chiesto prima. Infatti, dalla mancata informazione di un onere a carico del richiedente un mutuo non può discendere alcuna preclusione alla richiesta successiva e soprattutto non può discendere il venir meno degli obblighi di lealtà che sono reciproci e che investono quindi anche il consumatore, imponendogli di non rifiutare l’esibizione di un documento ragionevolmente richiesto.
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