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Dossier

Casi di (non) applicazione della CIV

A proposito di ABF Napoli, n. 5318/2013; ABF Roma, nn. 3197/2014 e 3170/2014

25 Settembre 2014

Redazionale

La recentissima Relazione sull’attività dell’ABF, 4, 2014, curata dalla Banca d’Italia, riporta tra l’altro: “l’ABF ha precisato che la CIV non può essere applicata dall’intermediario quando il saldo di fine giornata o addirittura ridotto rispetto al saldo giornaliero precedente. La CIV non può essere considerata una sorta di equipollente di altre commissioni, variamente denominate, diffuse prima dell’introduzione dell’art. 117-bisTUB; grava pertanto sulla banca l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola applicazione della CIV. Non appare inoltre giustificabile un utilizzo intensivo di tale commissione, in quanto il ricorso all’extrafido deve essere considerato eccezionale”.

Le tre decisioni qui edite costituiscono – insieme a quella del Collegio Roma, 16 maggio 2014, già pubblicata da questa Rivista – espressione esemplare di quanto riportato dalla Relazione. Tra le altre cose, la decisione del Collegio Napoli, n. 1337/2014 rileva che “se si seguisse il modus operandi utilizzato nel caso concreto dalla banca – che dall’esame dei prospetti versati in atti risulta aver applicato anche quando lo sconfinamento risultava essere invariato, ovvero quando era ridotto rispetto al giorno precedente … – ne deriverebbe un vero e proprio cambiamento della funzione della CIV”. Quella del Collegio Roma n. 397/2014 rimarca che, “ove si consideri che nel solo IV trimestre del 2012 la CIV è stata applicata per ben 26 volte, appare del tutto verosimile che la stessa sia stata erroneamente considerata dalla banca avente funzione risarcitoria analoga ad una penale predeterminata”. Infine la decisione del Collegio Roma, n. 3170/2014 precisa che è “non verosimile che la banca … abbia operato con cadenza settimanale un’istruttoria (ancorché veloce) finalizzata a stabilire se la ricorrente fosse, o meno meritevole di essere destinataria di ulteriore credito”; per concludere che la “lettura complessiva dell’art. 117-bis … dovrebbe indurre a ritenere che le fattispecie dell’extrafidoe dell’ultra fido vadano ormai considerate come complessivamente eccezionali”.


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