Con decisione n. 1430 del 18 febbraio 2016, pubblicata sul sito ABF dal 24 maggio 2016, il Collegio di Coordinamento ha affermato il seguente principio di diritto.
La clausola di determinazione del TAEG, relativa a un contratto di finanziamento concluso con un consumatore, che non abbia incluso il costo di una polizza assicurativa obbligatoria, è affetta da nullità ai sensi dell’art.125 bis comma 6 TUB, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo legale previsto dal comma 7 della medesima disposizione.