Con decisione del 29 luglio 2015 n. 5856, il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato il principio secondo cui, in caso di conto corrente bancario cointestato con firma disgiunta, ciascuno dei correntisti ha il diritto di ottenere a proprie spese, ai sensi dell’art. 119 comma 4 TUB, la documentazione relativa a operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ancorchè compiute dall’altro cointestatario.
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