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Dossier

Pignoramento presso terzi di conto corrente cointestato: l’orientamento del Collegio di coordinamento ABF

23 Novembre 2015

Con decisione n. 8227 del 30 ottobre 2015 il Collegio di coordinamento ABF ha fornito il proprio orientamento in materia di pignoramento di conto cointestato, precisando come “una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo debitor debitoris, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali. Questa soluzione si impone anche per la difficoltà di imputare alla iniziativa e alle valutazioni dell’intermediario la soluzione dei problemi connessi ai diritti dei cointestatari, che invece vanno affrontati nel corso dell’udienza di cui agli artt. 547 e 548 c.p.c. D’altra parte, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, l’intermediario può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere. Quanto alla tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, egli potrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ovvero agendo contro l’assegnatario, quando non avvisato ai sensi dell’art. 180 disp. att. c.p.c., per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso. Occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notificazione dell’atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell’atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode, ai sensi dell’art. 546 c.p.c. Anche per questo aspetto deve rilevarsi che il terzo non può essere gravato dell’obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato. Queste questioni vanno dedotte e quindi risolte dal giudice dell’esecuzione, come si è detto, rientrando nelle prerogative di sua competenza”.


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