Con Risposta n. 152 del 23 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione antiabuso del conferimento in una newco della partecipazione detenuta da una società seguito dalla scissione parziale asimmetrica non proporzionale della conferente.
Nel merito, evidenzia l’Agenzia, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie – che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all’impresa, ossia verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ciò nondimeno, continua l’agenzia, affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuni di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale – imponibile ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del TUIR – attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo, in modo indebito, del regime di neutralità fiscale.
In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’operazione di riorganizzazione societaria prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, infatti:
- la società scissa, anche a seguito dell’operazione di scissione, continuerà ad esercitare la propria attività d’impresa commerciale con i relativi asset non oggetto di trasferimento, secondo le prerogative e i desiderata dell’unico socio;
- la società beneficiaria della scissione intraprenderà una propria attività d’impresa grazie al compendio scisso.