In assenza di deleghe su specifiche materie o attribuzioni concernenti la gestione della società, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.
In assenza di deleghe, quindi, proprio perché investito dei compiti di amministrazione diretta, grava su ogni componente del consiglio di amministrazione uno specifico obbligo di vigilanza, quand’anche di fatto le determinazioni sul conferimento dei sub-appalti e sui conseguenti obblighi tributari non siano state dal singolo consigliere direttamente assunte, sull’andamento della gestione societaria o a titolo di dolo generico per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.