Pubblicato il Provvedimento IVASS n. 99 del 6 ottobre 2020 concernente la procedura per l’audizione a distanza delle parti nell’ambito dei procedimenti sanzionatori.
In particolare, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, il destinatario della contestazione, nel formulare istanza di essere sentito personalmente ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, può richiedere che l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito.
In mancanza di richiesta, nella comunicazione della data fissata per l’audizione, l’IVASS informa l’interessato della possibilità di avvalersi della facoltà di audizione a distanza.