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Giurisprudenza

Servizi infragruppo: ammessa deducibilità dei costi se inerenti e vantaggiosi per la consociata

5 Aprile 2022

Claudia Stradiotti, trainee, DLA Piper

Cassazione Civile, Sez. V, 10 maggio 2021, n. 12268 – Pres. Bisogni, Rel. Leuzzi

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito dei contratti di prestazioni di servizi c.d. infragruppo, è ammesso il diritto alla deduzione dei costi sostenuti dalla società beneficiaria del servizio, laddove in grado di dimostrare la concreta ed effettiva (o potenziale) utilità conseguita dal servizio ricevuto.

Il diritto di deduzione è riconosciuto a condizione che la società beneficiaria del servizio – sulla quale incombe l’onere della prova in ordine all’esistenza ed inerenza del corrispettivo versato – sia in grado di dimostrare il perseguimento di un vantaggio tramite apposita documentazione.

È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12268 depositata in data 10 maggio 2021, allineandosi a quanto già precedentemente statuito in materia.

Tale pronuncia si pone a conclusione di un contenzioso coltivato da un contribuente – nella fattispecie una società parte di un gruppo multinazionale – a seguito della notifica di provvedimenti di accertamento rilevanti ai fini IRES, IRAP ed IVA, con i quali l’Amministrazione finanziaria accertava maggiori imposte dovute in ragione della indeducibilità, per difetto di inerenza, di costi infragruppo sostenuti per servizi di information technology, management e servizi assicurativi, e della indetraibilità della Imposta sul Valore Aggiunto addebitata in rivalsa dalla consociata.

Vittoriosa in primo grado ma soccombente in appello, la società contribuente ricorreva per la cassazione della pronuncia di seconde cure, lamentando, per quanto di interesse, la nullità della sentenza di appello per difetto assoluto di motivazione, e sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale (“CTR”) avesse fornito una lacunosa valutazione dei requisiti attestanti l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla società beneficiaria del servizio infragruppo, limitandosi lapidariamente a giudicare non provata l’inerenza dei costi.

Al riguardo, infatti, la società contribuente dichiarava di aver attuato un comportamento conforme a quanto disposto dalla legge in materia di onere della prova, che si sostanziava nel rilascio di un’attenta e completa documentazione (relazioni di società di revisione, corrispondenza, richieste di intervento) volta ad attestare l’inerenza e la legittima deduzione dei costi sostenuti ai fini delle imposte dirette e detrazione dell’IVA contestualmente assolta.

Sulla questione, la Suprema Corte ha consolidato quanto già precedentemente espresso in una serie di pronunce, ossia che in relazione ai costi infragruppo incombe sulla società beneficiaria l’onere della prova in ordine all’esistenza e inerenza dei costi sostenuti per il servizio ricevuto (Cfr. anche il principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c.)[1].

Da ciò ne discende che la deducibilità dei costi correlati alla fruizione di un servizio infragruppo è subordinata al conseguimento di un’utilità obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cfr. Cass. 23027/2015; Cass. 8808/2013).

Parallelamente, l’onere della prova sul conseguimento di un’effettiva e determinabile utilità si sostanzia nel rilascio di una documentazione adeguata e specifica (non limitata alle pattuizioni contrattuali ed alle fatture ricevute), che deve essere obbligatoriamente valutata dall’organo giurisdizionale (Cfr. Cass. 16480/2014; Cass. 23164/2017).

Ne consegue che l’onere probatorio allocato in capo al soggetto contribuente non può giustificare una lacunosa valutazione, da parte della CTR, della documentazione prodotta dalla società ricorrente a dimostrazione del reale vantaggio conseguito.

 

[1] Al fine di meglio comprendere quanto uniformemente tracciato dai giudici di legittimità in tema di servizi infragruppo e poiché quest’ultimi rientrano nel novero della legittima pianificazione fiscale di gruppo volta ad una gestione coordinata e centralizzata delle strategie dello stesso e ad una ottimizzazione dei costi, è possibile attuare un parallelismo con quanto disposto dalle Linee Guida OCSE in relazione agli accordi sulla ripartizione dei costi (c.d. cost sharing agreement). Nel dettaglio, le Linee Guida tracciano, in materia di prezzi di trasferimento, un necessario collegamento e bilanciamento tra il vantaggio conseguito dalla società beneficiaria del servizio e il correlato contributo, in termini di prezzo, sostenuto.

 

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