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Giurisprudenza

Sulla legittimazione al ricorso straordinario contro il decreto di omologa del concordato

13 Aprile 2022

Francesca Gaveglio, dottoressa di ricerca in diritto d’impresa presso l’Università Bocconi e avvocato presso FIVELEX Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. I, 5 novembre 2021, n. 32248 – Pres. Cristiano, Rel. Fichera

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Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di giudizio di omologa del concordato preventivo senza opposizioni ex art. 180, comma 3, l.f., individuando i soggetti legittimati a proporre ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che conclude il predetto giudizio.

Premesso che il decreto con cui il tribunale omologa il concordato in assenza di opposizioni ha carattere decisorio e definitivo e, in quanto tale, è soggetto direttamente al ricorso straordinario per cassazione, in punto di legittimazione all’impugnazione la Suprema Corte ha richiamato il generale principio secondo cui essa «spetta soltanto ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, compresa (…) la parte rimasta contumace».

Con riferimento al decreto di omologa del concordato, tale principio trova tuttavia eccezione «nell’ipotesi in cui il ricorrente lamenti – proprio in sede di ricorso straordinario – una violazione del contraddittorio, che (…) gli avrebbe impedito di proporre opposizione al concordato, così partecipando al relativo giudizio di omologa».

In questo caso, come pure laddove il creditore che non abbia partecipato al giudizio di omologa lamenti un vizio di natura processuale ascrivibile al provvedimento reso dal tribunale, deve ritenersi che «il creditore possa eccezionalmente proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di omologa reso senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al tribunale».

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di giudizio di omologa del concordato preventivo in assenza di opposizioni, L.Fall., ex art. 180, comma 3, solo le parti che abbiano volontariamente partecipato alla fase di omologa innanzi al tribunale possono proporre ricorso straordinario per cassazione, salvo che con il medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentino un vizio che abbia loro impedito di partecipare al detto giudizio, ovvero altro vizio, sempre di natura processuale, che affligge non la proposta concordataria ma il provvedimento reso dal tribunale».

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la legittimazione ad esperire il ricorso straordinario per cassazione degli obbligazionisti c.d. dissenzienti, ossia coloro che avevano espresso voto contrario sulla proposta di concordato nella relativa assemblea, non essendosi questi ultimi costituiti e non avendo spiegato difese nel giudizio di omologazione, ancorché il loro rappresentante comune avesse ricevuto la notifica della data fissata per l’udienza di omologa e, dunque, avrebbe potuto opporsi all’omologa del concordato. A tal proposito la Cassazione ha infatti affermato che non «può dubitarsi che il detto rappresentante comune degli obbligazionisti, in forza dell’espressa disposizione dettata dall’art. 2418 c.c., comma 2, rivestendo nel concordato preventivo la “rappresentanza processuale” degli obbligazionisti, [deve] ritenersi il solo legittimato a ricevere la notificazione prescritta dalla L.Fall., art. 180, comma 1», restando invece escluso che il singolo obbligazionista dissenziente abbia diritto a riceverla

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