Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2020 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/641 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2020 fino al 29 giugno 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).
In particolare, la Commissione Europea ha ritenuto che:
- al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della Direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità;
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui andrà ad applicarsi il presente regolamento;
- tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza;
- per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche individuate dal Regolamento in oggetto per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2020 fino al 29 giugno 2020.
Il Regolamento entra in vigore dal 14 maggio 2020 e si applica a decorrere dal 31 marzo 2020.