Secondo il Tribunale di Roma (sentenza n. 3654/2022), l’istituto dell’ABF / ACF, sotto il profilo della natura giuridica, non è assimilabile alla conciliazione, all’arbitraggio, e neppure all’arbitrato irrituale, dovendo invece essere qualificato come un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie di natura contenziosa e decisorio-aggiudicativa, le cui decisioni però non possono passare in giudicato o costituire titolo esecutivo, neppure ricorrendo allo strumento del decreto ingiuntivo in caso di decisione non eseguita dall’intermediario.
Dunque, avendo escluso che l’ACF dia luogo ad un lodo arbitrale irrituale e costituisca un contratto stipulato ex art. 1372 c.c. avente forza di legge tra le parti, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo che il cliente aveva ottenuto sulla base di una decisione dell’ACF non eseguita dalla banca.