Con risposta n. 178 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle società di partecipazione non finanziaria ex art. 162-bis del TUIR.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, la qualifica, sul piano fiscale, di una holding industriale postula, il superamento del test di prevalenza (c.d. asset test), da effettuare assumendo non solo il valore di bilancio delle partecipazioni, ma anche il valore contabile degli altri elementi patrimoniali relativi a rapporti intercorrenti con le società partecipate (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti). Ciò nella considerazione che gli elementi di natura finanziaria assumono un “peso” in termini di rapporto partecipativo e non in quanto espressivi di un’autonoma attività finanziaria.
Sul punto, continua l’Agenzia, l’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo162-bis del TUIR non consente una interpretazione che estenda ai soggetti esercenti attività commerciali e industriali l’obbligo di considerare, ai fini del calcolo della prevalenza, anche gli impegni a erogare fondi e garanzie con la conseguenza di poter escludere dal test patrimoniale le garanzie bancarie rilasciate in favore delle società partecipate.