L’EIOPA ha pubblicato un Rapporto in cui esamina la pubblicazione da parte dei diversi Stati membri delle norme «di interesse generale» previste dall’articolo 11 della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD).
Tale norma prevede infatti che gli Stati membri garantiscano che le loro Autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale, comprese le informazioni riguardo all’eventuale scelta dello Stato membro di applicare disposizioni più rigorose nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio.
In particolare, il Rapporto evidenzia che:
- delle 28 Autorità nazionali competenti, 2 devono ancora adoperarsi per garantire il pieno rispetto degli obblighi del suddetto art. 11;
- la quantità ed il livello di diversità dei requisiti di informazione contenuti nelle norme di interesse generale, comportano costi di ingresso aggiuntivi per i soggetti che svolgono attività transfrontaliere;
- alcune norme di interesse generale in materia di registrazione e di requisiti organizzativi consentono alle ANC degli Stati membri ospitanti di imporre, in entrata, requisiti aggiuntivi ai distributori assicurativi, laddove l’IDD prevede che tali norme siano di competenza dello Stato membro di origine. Questo approccio è dannoso per il corretto funzionamento della IDD e del mercato unico.