Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad “informazioni riservate” in ambito aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un’interferenza, neppure indiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la competenza della sezione specializzata in relazione a una domanda volta all’accertamento di atti di concorrenza sleale, a fondamento della quale era allegata la scorretta acquisizione di informazioni tecniche per la preparazione e il confezionamento di basi per la pizza e l’appropriazione di semplici schede anagrafiche di alcuni clienti).
Massima Ufficiale