Con Risposta n. 168 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IRAP delle componenti valutative relative alla partecipazione di un’assicurazione in una SGR.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che per le imprese assicurative la base imponibile è calcolata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le variazioni riguardanti sia gli ammortamenti dei beni strumentali ovunque classificati e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70) deducibili nella misura del 90 percento, sia i dividendi (voce 33) assunti nella misura del 50 per cento.
Il risultato del conto tecnico dei rami danni ed il risultato del conto tecnico dei rami vita sono influenzati, rispettivamente, dalla “Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico” (voce 6) e dalla “Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico” (voce 79).
I criteri per determinare la “Quota di utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico o da trasferire al conto non tecnico” sono contenuti nel Provvedimento ISVAP 8 marzo 1999, n. 1140-G, e comportano un calcolo piuttosto complesso nell’ambito del quale si tiene conto sia di componenti negative, come ad esempio gli ammortamenti, che secondo la nuova disciplina IRAP assumono rilevanza in misura limitata, sia di componenti positive che già concorrono per intero a formare la base imponibile IRAP.
Considerata la finalità perseguita dal legislatore di semplificare la modalità di determinazione della base imponibile IRAP, rendendola più aderente ai dati di bilancio, si rende pertanto necessario assumere gli importi dei risultati dei conti tecnici (voci 29 e 80) così come si sono formati e, dunque, influenzati dall’imputazione delle predette quote di utile degli investimenti.
Quanto premesso, nel merito del caso di specie, l’Istante chiede di poter escludere dalla base imponibile IRAP le componenti valutative relative alla partecipazione detenuta in una SGR.
Ciò posto, sulla base del quadro normativo di riferimento e delle regole che presiedono alla determinazione della base imponibile IRAP delle imprese di assicurazione, di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (i.e. rinvio diretto alle voci di C/E e inapplicabilità del principio di correlazione), l’agenzia ha ritenuto che non possano considerarsi escluse dal calcolo della base imponibile IRAP voci di conto economico individuate come “rilevanti” in applicazione di corrette regole contabili.