Con Lettera Circolare inviata alle Camere di commercio, prot. 26890 del 29 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sulla sospensione dell’operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484 n. 4 c.c. prevista dall’art. 6 del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità).
Con la presente Circolare il MISE, nel richiamare le ultime novità introdotte con la sostituzione del suddetto art. 6 del DL 23/2020 ad opera dell’art. 1, comma 266, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha precisato come debba escludersi che tale sospensione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti.
Tali ipotesi resterebbero quindi assoggettate al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).
Peraltro, sempre alla luce della nuova formulazione della disciplina in questione, il MISE evidenzia come lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite alla data
dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.
Su questo tema si rinvia all’articolo pubblicato con il prof. Rolandino Guidotti disponibile al link indicato tra i contenuti correlati.