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IDD: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione

9 Febbraio 2018
Di cosa si parla in questo articolo
IDD

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, 8 febbraio, ha approvato in esame preliminare il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (IDD).

In particolare, precisa il Governo nel proprio comunicato stampa, il decreto interviene in materia di:

  • risoluzione stragiudiziale delle controversie;
  • organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
  • coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
  • modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Il testo prevede che l’IVASS, sentita la Consob, adotti le disposizioni attuative in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. Inoltre, è previsto che l’IVASS e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. E’ stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul TUF per adeguare l’ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d’investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.

Il decreto prevede, infine, un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario, con la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.

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