L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, M. Campos Sánchez-Bordona, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑542/16, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla distinzione tra l’intermediazione in materia di assicurazioni e quella concernente prodotti finanziari.
In particolare, l’Avvocato UE ha così concluso,
1) L’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, include le attività di un intermediario che, disponendo della pertinente autorizzazione amministrativa per agire in tale qualità, svolge per diversi clienti attività preparatorie ai fini della conclusione di contratti di assicurazione, sebbene egli abbia intenzioni fraudolente e a prescindere dalla percezione soggettiva delle sue attività da parte dei clienti.
2) Se i contratti in discussione nelle controversie principali possono essere qualificati come contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, “unit linked” o relativi a prodotti di investimento assicurativi, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio, l’intermediario assicurativo che fornisca consulenze ai relativi sottoscrittori svolge un’attività disciplinata dalla direttiva 2002/92 (in materia di intermediazione assicurativa (IMD1)) e non una consulenza in materia di investimenti soggetta alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio».