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IDD: nuovo Regolamento UE su obblighi informativi e regole di comportamento nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

20 Dicembre 2017
Di cosa si parla in questo articolo
IDD

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 dicembre 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (IDD) per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

In particolare il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 28, paragrafo 4, 29, paragrafo 4, e 30, paragrafo 6, della IDD:

  • definisce le misure richiedeste agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione assicurativa;
  • stabilisce criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione;
  • precisare i criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario assicurativo o da un’impresa di assicurazione abbiano ripercussioni negative sulla qualità del pertinente servizio al cliente;
  • precisa i criteri per valutare il rispetto, da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione che versano o ricevono incentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente;
  • definisce le informazioni che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi per i loro clienti, i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi ed il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 23 febbraio 2018.

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