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IVASS sulle clausole di cessione del credito e sul risarcimento in forma specifica inserite nei contratti r.c. auto

25 Luglio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato una lettera al mercato a seguito delle segnalazioni da parte dei consumatori concernenti clausole sulla cessione del credito (derivante dal diritto al risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale) e sul risarcimento in forma specifica, inserite nei contratti r.c. auto di alcune imprese.

L’Autorità sottolinea come tali clausole tendano a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione che ha emesso il contratto.

In particolare, le clausole operano su diversi fronti e sono variamente articolate: a) alcune vietano tout court la cessione del credito o prevedono che essa sia valida solo se effettuata a favore di riparatori convenzionati con l’impresa; b) altre prevedono che l’assicurato non possa cedere i crediti e i diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell’impresa da rilasciarsi entro un certo numero di giorni; c) altre ancora prevedono, a fronte di uno sconto sul premio non sempre precisato, il pagamento di una penale nel caso in cui l’assicurato, venendo meno all’impegno di rivolgersi ad un carrozziere convenzionato, si rivolga ad un riparatore di fiducia.

Per IVASS tali clausole possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà.

Inoltre, l’applicazione di queste clausole, in molti casi, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro.

Ciò premesso, IVASS procederà ad effettuare le conseguenti segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo. Al riguardo AGCM si è espressa (provvedimento n. 24268/2013) indicando anche alcune condizioni che, contemperando adeguatamente le esigenze dell’impresa con quelle dei consumatori, non danno luogo a clausole di carattere vessatorio.

Viene pertanto richiamata l’attenzione delle imprese sulla necessità che la formulazione delle clausole sia tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno.

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