IVASS ha pubblicato in data 27 gennaio 2017 le Istruzioni operative per la raccolta dei dati relativi alle operazioni infragruppo e alla concentrazione dei rischi (“Istruzioni Operative”), nell’ambito dell’attuazione del Regolamento IVASS n. 30/2016.
In particolare, le Istruzioni Operative forniscono chiarimenti circa i seguenti profili:
- Soggetti segnalanti: sono tenuti all’invio delle segnalazioni i soggetti previsti dagli articoli art. 12 e 23 del Regolamento IVASS n. 30/2016. Le Istruzioni Operative non si applicano, invece, alle imprese di assicurazione locali, di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.
- Contenuto della rilevazione: scopo della rilevazione è di raccogliere i dati sulle operazioni infragruppo “significative”, “molto significative” o “da segnalare in ogni circostanza” e sulle concentrazioni dei rischi “significative” e “da segnalare in ogni circostanza”, di cui agli artt. 13, 14, 15, 24 e 25 del Regolamento n. 30/2016.
- Schema di rilevazione: per la raccolta dei dati quantitativi i segnalanti utilizzano, a seconda dei casi, gli schemi segnaletici di cui agli articoli 20, 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, vale a dire i modelli S.36 da 01 a 042 nonché S.37.01.043. Inoltre, nessuna segnalazione è dovuta laddove nel mese non sono state effettuate operazioni soggette a comunicazione sulla base del Regolamento n. 30/2016.
- Specifiche tecniche per la produzione e trasmissione del flusso dei dati: la raccolta dei dati quantitativi avviene, tra le altre, tramite la piattaforma IVASS – INFOSTAT, secondo le specifiche tecniche della tassonomia XBRL Solvency II pubblicata sul sito EIOPA all’indirizzo: https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reportingformat.
- Prima applicazione: in sede di prima applicazione la trasmissione delle informazioni dovrà avvenire secondo il seguente calendario:
– entro il 6 marzo 2017: invio delle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016 e al 31 gennaio 2017;
– entro il 27 marzo 2017: invio della segnalazione riferita al 28 febbraio 2017. Dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2017 entrerà in vigore la scadenza ordinaria; questa segnalazione dovrà, pertanto, essere prodotta entro 15 giorni dalla data di riferimento. I segnalanti che non sono tenuti all’invio del reporting Solvency II annuale inviano la comunicazione mensile di dicembre 2016 integrata con i dati relativi all’intero anno 2016 di cui agli articoli 13 e 24 del Regolamento entro il 28 febbraio 2017. - Chiarimenti: eventuali richieste di chiarimenti sugli aspetti tecnici di invio dei dati potranno essere rivolte alla casella divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it.