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Marchi d’impresa: il Governo approva il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436

18 Febbraio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 14 febbraio 2019 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, la direttiva prevede che, nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali introducano nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi ex novo una procedura amministrativa, alternativa alla via giudiziaria, per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

Tra i principali profili innovati della nuova normativa, si segnalano:

  • l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell’Unione;
  • una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro;
  • l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte;
  • l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.
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