Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 67 del 31 marzo 2022, sono stati ridefiniti i criteri per l’approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario.
Le novità introdotte con il Decreto in oggetto prevedono una serie di modifiche al Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 ed in particolare:
- all’articolo 3 è stato aggiunto, dopo il comma 3, il comma 3 bis, che prevede: “Per l’anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinati dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina”;
- all’articolo 5, dopo il comma 1 è stato aggiunto il comma 1 bis secondo cui “la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” di cui al comma 1 sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione”.
- all’articolo 5 al comma 2 è stato aggiunto il periodo: “Nei casi di cui al comma 1-bis la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa, imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse”.