Con Lettera al mercato del 9 luglio 2015 l’IVASS ha ribadito alcuni principi in materia di pagamento dell’imposta annuale sulle riserve matematiche del ramo vita da parte delle imprese estere operanti in Italia.
In particolare, in ossequio ai principi di correttezza e trasparenza previsti ex art.183 Codice delle Assicurazioni nei rapporti tra contraenti e gli assicurati, l’IVASS ha ricordato come le imprese non possano adottare soluzioni, che, a prescindere dalle modalità effettivamente utilizzate, abbiano come fine quello di prendere a prestito dalla clientela le somme necessarie per il pagamento annuale dell’imposta sulle riserve matematiche, in quanto, in tal modo verrebbe trasferito sul consumatore un obbligo fiscale proprio dell’impresa.
L’IVASS ha quindi chiesto alle imprese estere operanti in Italia nei rami vita che abbiano deciso di esercitare l’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi ex art. 26-ter D.P.R. 600/73, di far conoscere, entro trenta giorni dalla presente, le soluzioni adottate ai fini del pagamento dell’imposta annuale sulle riserve matematiche. Nel caso in cui siano state adottate soluzioni analoghe a quelle di cui sopra, l’IVASS chiede inoltre alle compagnie di illustrare gli interventi correttivi che si intendono porre in essere per conformarsi alle indicazioni di questo Istituto, con la relativa tempistica di attuazione.