In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all’art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l’opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c.