Con Risposta n. 243 del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito allo sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità per la fruizione del bonus 110%.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, la spesa per l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato può essere oggetto di “sconto in fattura”.
A seguito dell’opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.
La spesa per il rilascio del visto di conformità, continua l’Agenzia, rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”.
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.