In data 28 novembre 2014 EIOPA ha pubblicato il documento di consultazione relativo ai poteri di intervento e divieto per i Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products (PRIIPs). Con tale documento EIOPA preannuncia il suo parere tecnico sui criteri da seguire al fine di verificare se vi siano delle significative preoccupazioni relative alla protezione degli investitori o minacce al corretto funzionamento ed integrità dei mercati finanziari nell’ambito dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 16 e 17 della disciplina sui PRIIPs, le autorità di vigilanza nazionale e, in casi eccezionali, EIOPA, sono infatti tenute ad assumere la decisione di proibire o limitare temporaneamente:
– l’attività di marketing, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento o;
– un determinato tipo di attività finanziaria o iniziativa assunta da un’impresa di assicurazione o riassicurazione.
I criteri ed i fattori per determinare quando vi è una significativa preoccupazione per la tutela dell’investitore o minaccia al corretto funzionamento ed integrità dei mercati finanziari nell’ambito dell’Unione Europea sono in particolare disciplinati dagli articoli 16(8) e 17(7) della disciplina PRIIPs.
Dal momento che la Commissione Europea ha richiesto a EIOPA di cooperare il più possibile e consultarsi con ESMA e EBA al momento della emanazione del proprio parere tecnico, e che ESMA ed EBA hanno già pubblicato i propri documenti di consultazione nel contesto degli strumenti del mercato finanziario di cui al Regolamento EU n. 600/2014, EIOPA ha ritenuto opportuno sviluppare il proprio parere tecnico sulla base dei medesimi criteri e fattori proposti dall’ESMA e dall’EBA, con le dovute differenze legate alle peculiarità dei PRIIPs.