Pubblicato dall’IVASS il Provvedimento n. 22 del 21 ottobre 2014 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le Linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.
Il Provvedimento segue le novità del Decreto Competitività rispetto alla possibilità di investimento delle imprese assicurative a copertura delle riserve tecniche, con inclusione del finanziamento diretto agli operatori, purché diversi da microimprese e persone fisiche e fermo restando l’obiettivo di tutelare la stabilità delle imprese e assicurare una loro sana e prudente gestione.
In sintesi, come spiegato nel comunicato in allegato, il Provvedimento prevede per la concessione dei finanziamenti: la redazione di un piano da parte dell’impresa di assicurazione comprendente la descrizione delle modalità di attuazione dell’attività di finanziamento; la descrizione della struttura organizzativa e gestionale che l’impresa intende porre in essere per gestire l’attività in finanziamenti; la definizione di criteri per la selezione dei prenditori di finanziamenti; la definizione di limiti quantitativi che tengano conto del requisito di adeguata patrimonializzazione richiesto dal DL e delle misurazioni di assorbimento di capitale ai sensi della disciplina Solvency II; la valutazione del piano da parte dell’IVASS per la verifica della sua coerenza complessiva; l’applicazione di un limite quantitativo di derivazione comunitaria pari al 5% delle riserve tecniche, innalzabile ad 8% su autorizzazione; l’inammissibilità a copertura delle riserve tecniche dell’investimento in finanziamenti deteriorati o erogati a favore di soggetti legati da legami di controllo o partecipazione all’impresa di assicurazione.