L’avvenuta conoscenza da parte dell’impresa di assicurazione della pretesa risarcitoria aliunde mediante atti che permettono l’acquisizione esaustiva degli elementi utili alla“valutazione della responsabilità e all’accertamento del danno” sono considerati equipollenti alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento poiché sono sufficienti ai fini della formulazione al danneggiato di un’offerta risarcitoria pur in assenza della stessa raccomandata prevista dal dettato normativo ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private (Cap). Si deve ritenere infatti che la ratio di tale norma sia stata ugualmente soddisfatta (cfr. Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019).
Inoltre, l’esercizio valido dell’azione civile ovvia agli adempimenti dell’art. 148 Cap in quanto questi postulano necessariamente che “la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del predetto [assicuratore] o del responsabile del danno”. conseguentemente qualora vi sia stata una condanna definitiva sull’an debeatur non è invocabile nella fase successiva di determinazione delquantum il rispetto degli adempimenti predetti in quanto non si tratta di una nuova domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 3278 del 16/04/1997; Cass. n. 10889 del 01/10/1999; Cass. n. 20651 del 25/09/2009).