Con sentenza del 12 maggio 2022, causa C 377/20, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito il proprio orientamento circa i criteri funzionali a qualificare l’abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE) in materia di pratiche escludenti, sulla base degli effetti anticoncorrenziali del comportamento dell’operatore.
La sentenza risponde al quesito “quando si ha abuso di posizione dominante?“.
In particolare, evidenzia la Corte Ue, si ha abuso di posizione dominante quando il comportamento di un’azienda si basi sullo sfruttamento di risorse o di mezzi propri al fine di servirsi della propria posizione di forza sul mercato per impedire od ostacolare la concorrenza.
In particolare, la Corte ai fini della definizione di posizione dominante ha individuato i seguenti principi:
1) Per accertare se una pratica costituisca uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, è sufficiente per l’Autorità garante antitrust dimostrare la sua idoneità a pregiudicare la struttura di effettiva concorrenza sul mercato rilevante; resta salva per l’impresa dominante la prova degli effetti positivi per i consumatori (prezzi, scelta, qualità e innovazione) che possano controbilanciare quelli anticoncorrenziali.
2) Per escludere il carattere abusivo di una condotta di un’impresa in posizione dominante, non è di per sé sufficiente la prova della mancata produzione in concreto degli effetti restrittivi.
3) L’esistenza di una pratica escludente abusiva da parte di un’impresa in posizione dominante va valutata in funzione della sua capacità di produrre effetti anticoncorrenziali. L’Autorità garante antitrust non è tenuta a provare l’intento, da parte dell’impresa, di escludere i propri concorrenti ricorrendo a mezzi o risorse non riconducibili ai canoni ordinari.
4) Una pratica che, prescindendo dal diritto antitrust, sia considerata lecita può, quando sia posta in essere da una società in posizione dominante, essere considerata abusiva, se produce un effetto escludente e se sia basata sull’impiego di mezzi differenti da quelli tipici di una concorrenza basata sul merito. Nel rispetto di tali presupposti, la società in posizione dominante può superare il divieto previsto dall’articolo 102 TFUE dimostrando come la pratica in questione fosse giustificata e proporzionata o comunque compensata da vantaggi in termini di convenienza a beneficio dei consumatori e del mercato.
5) Quando una posizione dominante è utilizzata in modo abusivo da una o più società figlie inerenti alla medesima realtà economica, l’esistenza di tale unione è basta per ritenere che la società capogruppo sia in egual modo responsabile di tale abuso. L’esistenza di una simile unità può presumersi quando, nel periodo dei comportamenti contestati, la quasi totalità del capitale delle società figlie fosse nella titolarità, direttamente o indirettamente, dalla società capogruppo. L’autorità antitrust, in questo caso, non dovrà individuare alcuna prova aggiuntiva, tranne nel caso in cui la società capogruppo non dimostri di non aver avuto un potere di controllo sul comportamento e sulle decisioni delle società figlie, le quali agivano in autonomia.
La controversia in oggetto nasce da un esposto sottoposto all’Autorità antitrust italiana volto a segnalare l’utilizzo illegittimo di informazioni commerciali sensibili da parte di alcune società figlie, in possesso di tali dati, in ragione dell’appartenenza ad un gruppo ex monopolista in materia energetica prima della liberalizzazione del mercato.