La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro non cagionato da caso fortuito, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore ai sensi dell’art. 141 cod. ass. soltanto quando il sinistro coinvolga almeno due veicoli, anche in assenza di scontro. Ai fini dell’accoglimento dell’azione diretta verso l’assicuratore, il terzotrasportatodeve provare non soltanto di aver subito un danno, ma anche il nesso di causalità tra il danno e l’avvenuto trasporto.
Con la sentenza n. 414 del 13 gennaio 2021, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’ambito di applicazione dell’art. 141 cod. ass., il quale, come è risaputo,offre al terzo trasportato che abbia subito danni a causa di un sinistro non cagionato da caso fortuito uno strumento di tutela aggiuntivo e di più rapida attivazione rispetto a quelli di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c., legittimandolo ad agire per il risarcimento direttamente nei confronti dell’assicuratore del vettore “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Con l’obiettivo di chiarire l’effettiva portata del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, al quale l’art. 141 cod. ass. si ispira,la Corte procede all’esatta definizione dei presupposti di operatività della norma e chiarisce il contenuto dell’onere probatorio incombente sul terzo trasportato che si avvalga dell’azione diretta.
In ordine al primo profilo, la Suprema Corte nega l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. in caso di sinistro che coinvolga il solo veicolo del vettore, ribadendo il principio — enunciato in alcune recenti pronunce della stessa Corte — secondo il quale il terzo trasportato può avvalersi della particolare tutela “aggiuntiva” offertagli dal codice delle assicurazioni soltanto quando i danni lamentati derivino da un sinistro che veda coinvolti almeno due veicoli, non necessariamente entrati in collisione.
Come evidenziato dalla Corte, tale opzione ermeneutica risulta suffragata, oltre che daltenore letterale del primo comma dell’art. 141 cod. ass. — contenente il riferimento esplicito al coinvolgimento di una pluralità di veicoli — anche da un ulteriore argomento di natura teleologica. Infatti, lo scopo della disposizione in esame di velocizzare la liquidazione dei danni subiti dal terzo trasportato assume rilevanzaproprio in caso di coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, atteso che è in tali ipotesi che la ricostruzione della dinamica di quest’ultimo e delle eventuali responsabilità dei conducenti rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio “vulneratus ante omnia reficiendus”.
Quanto all’onere probatoriogravante sul trasportato che si avvalga dell’azione diretta, la Suprema Corte, facendo leva sulcarattere “additivo” della tutela offerta dall’art. 141 cod. ass. rispetto a quella ex artt. 2043 e 2054 c.c., ritiene che, al pari di questi ultimi, la disciplina assicurativanon esoneri il danneggiato dall’onere di provare che il danno lamentato trova “causa” — enon semplice “occasione” di verificazione— nell’avvenuto trasporto; del resto, osserva la Corte, la stessa scelta dell’art. 141 cod. ass. di far “salva l’ipotesi del caso fortuito”dimostra che il legislatore «non ha inteso prevedere un modello “stocastico” di imputazione della responsabilità».
Sulla base dei suddetti argomenti, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal terzo trasportato, ritenendo corretta la decisione del giudice d’appello di escludere l’applicazione dell’art. 141 cod. ass. in un caso, come quello di specie, nel quale il sinistro vedeva coinvolto il solo veicolo del vettore (avendo il passeggero riportato lesioni personali a seguito della caduta occorsagli mentre scendeva dal veicolo sul quale viaggiava) e il danneggiato non aveva fornito la prova dell’effettiva riconducibilità, sul piano causale, dell’evento dannoso alla condotta di guida del vettore.