Gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili anche a un contraente che non ha la qualità di consumatore, e che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia agli effetti di un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dalla data in cui tale contratto è stato concluso, anche qualora l’informazione riguardante le modalità di esercizio di tale diritto di rinuncia trasmessa dall’impresa di assicurazioni al contraente indichi requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a detto contratto, purché tale indicazione non privi detto contraente della facoltà di esercitare detto diritto sostanzialmente alle stesse condizioni che sarebbero valse qualora l’informazione fosse stata esatta. Spetta al giudice del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, compresa l’eventuale qualità di consumatore del contraente, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente privasse quest’ultimo di una tale facoltà.