Con Risposte nn. 178 e 181 del 16 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta sulle assicurazioni, con particolare riguardo alla trasferibilità dei crediti d’imposta dalla conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla conferitaria.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta allegata, l’Agenzia, rinviando alla precedente risposta del 13 novembre 2020, n. 548, ha ricordato come la cessione di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario.
Ne deriva che rispetto all’originario credito il cedente perde, per effetto del conferimento d’azienda, ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo – atteso l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione – la diversità dei contribuenti.
Il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all’ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013. Il conferitario, cui viene traferito il portafoglio assicurativo, può scomputare detto credito dai versamenti dell’imposta sui premi.