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Registro imprese: rilascio copie ed estratti in forma elettronica

19 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 febbraio 2022 recante modalità per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni, in formato elettronico, per il registro imprese.

Il presente decreto è stato emanato dal MiSE in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1132 sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

In tal senso, l’art. 9 del decreto legislativo 183 del 2021 ha previsto che copie ed estratti di documenti e informazioni del registro delle imprese siano rilasciati dalle Camere di commercio unicamente in formato elettronico.

Il presente decreto del MiSE, in attuazione del suddetto art. 9, individua le modalità specifiche per il rilascio delle copie e degli estratti.

In particolare, il rilascio di copie ed estratti avviene con le forme elettroniche previste dagli articoli 20 e ss del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), conformemente con le regole tecniche dettate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ex art. 71 del medesimo Codice dell’amministrazione digitale.

Le copie e gli estratti dei documenti e delle informazioni presso il registro imprese verranno quindi rilasciati.

  • in copia informatica di documento analogico;
  • in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
  • in copia informatica di documento informatico;
  • come duplicato informatico.

Lo stesso articolo 9 del decreto legislativo 183 del 2021 specifica che, salva la possibilità di rinuncia da parte del richiedente, tali copie ed estratti sono autenticati dal conservatore del registro, con attestazione della provenienza dal registro e conformità ai documenti e informazioni ivi conservati.

Il presente decreto MiSE prevede, a tal fine, la frase esatta che dovrà essere apposta dal conservatore ai fini dell’autentica.

Il documento informatico così redatto verrà sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata dal conservatore ed inviato al domicilio digitale del richiedente.

 

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