ESMA ha pubblicato oggi la propria consulenza tecnica finale sull’opportunità di estendere il periodo transitorio di esenzione per i fornitori di servizi di crowdfunding forniti solo su base nazionale previsto dal Regolamento crowdfunding .
L’art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, infatti, che si applica dal 10 novembre 2021, prevede che una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding debba presentare la relativa domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
Fino al 10 novembre 2022, o fino al rilascio dell’autorizzazione quale fornitore di servizi di crowdfunding se anteriore, i fornitori di servizi di crowdfunding forniti solo su base nazionale possono tuttavia continuare a prestare servizi di crowdfunding anche in assenza dell’autorizzazione di cui al suddetto articolo 12.
L’art. 48 del Regolamento crowdfunding prevede che ESMA fornisca alla Commissione europea la propria consulenza tecnica circa la possibilità di prorogare di 12 mesi tale periodo transitorio.
Nella propria consulenza tecnica, ESMA esprime preoccupazione per le conseguenze potenzialmente dannose che la mancata proroga del periodo transitorio potrebbe avere su alcuni mercati nazionali di crowdfunding.
Allo stesso tempo, ESMA evidenzia i contrapposti problemi di protezione degli investitori e di uniformazione derivanti dall’estensione del periodo transitorio.
Pertanto, al fine di evitare che tale proroga ritardi inutilmente la transizione al pieno regime del Regolamento sul crowdfunding, ESMA suggerisce alla Commissione europea di valutare l’opportunità di estendere la proroga solamente a quei fornitori di servizi di crowdfunding che operano solo su base nazionale e che abbiano debitamente richiesto l’autorizzazione prima del 1° ottobre 2022.
In questo contesto, l’ESMA incoraggia vivamente i fornitori di servizi di crowdfunding europei che attualmente operano solo su base nazionale ad accelerare la loro transizione al regime del Regolamento crowdfunding, presentando quanto prima le relative domande alle autorità nazionali competenti.