Nelle banche, la presenza di un sistema rafforzato di controlli interni non limita obblighi e doveri di controllo da parte dei sindaci.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 16276 del 19 maggio 2022.
Infatti, le funzioni aziendali di controllo delle banche, che trovano la loro disciplina nella normativa di cui al Regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob del 29 ottobre 2017, hanno una funzione di supporto al collegio sindacale, ma non si sostituiscono a questo nella sua funzione di controllo.
Il rapporto con le funzioni di controllo non può essere di mera ricezione passiva da parte dei sindaci, men che meno di subordinazione.
Al contempo, l’attività di supervisione che il collegio sindacale opera rispetto agli organi di gestione non può ridursi ad un mero controllo formale, ma si estende alla verifica in concreto delle procedure e dei processi.
Coerentemente con questa impostazione sostanziale, il controllo dei sindaci non si esercita attraverso la mera impugnazione delle delibere del CdA o dell’assemblea o il ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c., ma deve anche essere preventivo, ad esempio attraverso la partecipazione alle riunione del consiglio di amministrazione.
Il dovere attivo di informarsi in capo ai sindaci non può limitarsi infine alle comunicazioni con gli amministratori delegati, essendo invece richiesto un coinvolgimento nel governo efficace dei rischi della banca, anche attivandosi per poter efficacemente esercitare il proprio dovere di controllo rispetto alle scelte degli amministratori.