La natura di prodotto finanziario attribuibile ad una polizza vita (nel caso, polizza unit linked) non esclude il regime di impignorabilità previsto dall’art. 1923, comma 1, c.c., secondo cui “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
Tale interpretazione risulta coerente con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 8271/2008, che hanno escluso la possibilità di una interpretazione restrittiva della predetta norma in virtù del rilievo costituzionale del valore della previdenza che essa è diretta a tutelare “unitamente ad eventuali e, in via misura concorrenti finalità di risparmio”, soprattutto nell’attuale contesto socio economico nel quale l’assicurazione sulla vita, pur nelle sue varie modulazioni negoziali, è maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali.