Con Circolare N. 19/E del 27 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle ultime modifiche ai superbonus e bonus casa, tra cui quelle concernenti la cessione dei crediti fiscali.
Rispetto al tema delle cessioni dei crediti, si fa riferimento alle novità del:
- decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25;
- decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (decreto Frodi), abrogato dalla legge n. 25 del 2022;
- Decreto legge 01 marzo 2022 n. 17 (decreto energia), convertito con Legge del 27 aprile 2022 n. 34;
- Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti)
In particolare, è previsto che, dal 1° maggio 2022:
- dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto solo altre due volte e solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero ad imprese di assicurazione;
- le banche e le società del gruppo bancario possono cedere i crediti ai correntisti che siano clienti professionali, senza possibilità di ulteriore cessione;
- è vietata la cessione parziale.
A precisazione degli ultimi due punti, si segnala che l’art. 29-bis del decreto Energia ha previsto per le banche la possibilità, con riferimento ai crediti per i quali non sono più disponibili ulteriori cessioni, di riconoscere un’altra cessione, solamente agli utenti che abbiano un conto corrente nella medesima banca.