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Riscossione di crediti tributari esteri: designato l’ufficio competente

31 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento del 30 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha identificato l’ufficio competente la cooperazione amministrativa in materia di riscossione di crediti tributari esteri relativamente a soggetti che non abbiano il domicilio fiscale in Italia, o comunque non siano identificati fiscalmente in Italia.

Per “soggetti non domiciliati in Italia”, si fa riferimento a coloro i quali siano in possesso di un identificativo fiscale italiano (codice fiscale o partita IVA), che non siano fiscalmente residenti né abbiano un domicilio in Italia ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 600/73;

Per “soggetti non identificati” si fa riferimento a coloro i quali non siano fiscalmente residenti, né abbiano un domicilio in Italia e siano privi di codice fiscale o partita IVA.

Qual è l’Ufficio competente per la riscossione di crediti tributari esteri?

In particolare, l’Agenzia ha individuato nel COP l’ufficio deputato allo svolgimento delle attività relative alla collaborazione amministrativa per la riscossione dei crediti tributari esteri, espresse in capo a soggetti identificati nel territorio dello Stato solo con l’individuazione della residenza estera o della sede legale estera, oppure senza nessun indirizzo e privi di domicilio in Italia.

Nel caso di soggetti coobbligati, di cui uno domiciliato fiscalmente nel territorio dello Stato e l’altro no, l’attuazione della domanda di assistenza:

  • sarà di competenza del COP quando il soggetto interessato in via principale non sia domiciliato in Italia;
  • se invece, il soggetto interessato in via principale sia residente o domiciliato in Italia, la competenza sarà dell’ufficio associato al soggetto residente o domiciliato, ai sensi dell’art. 31 del DpR n. 600/1973.

La Direttiva 2010/24/UE, prevede che per il recupero nello Stato membro, il credito sia trattato come quello dello Stato membro adito.

Inoltre, l’autorità competente provvede al recupero nel rispetto delle competenze riconosciutole e delle procedure previste dalle norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato adito applicabili ai crediti riguardanti il medesimo settore.

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